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UNCC: “La riscossione non può trasformarsi in una discriminazione contro i professionisti”

L’Unione Nazionale delle Camere Civili chiede l’abrogazione dell’art. 48-bis, comma 1-ter, del D.P.R. 602/1973: “Nessuna difesa dell’evasione fiscale, ma opposizione a una disciplina selettiva e sproporzionata che colpisce gli avvocati creditori della pubblica amministrazione, compromettendo uguaglianza, diritto di difesa e sostenibilità del patrocinio a spese dello Stato.”

L’Unione Nazionale delle Camere Civili esprime forte preoccupazione per gli effetti dell’art. 48-bis, comma 1-ter, del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 1, comma 725, della legge n. 199/2025, nella parte in cui prevede, a decorrere dal 15 giugno 2026, un regime speciale di verifica e di versamento diretto all’agente della riscossione dei compensi dovuti ai professionisti da parte della pubblica amministrazione, anche per importi inferiori alla soglia ordinaria di € 5.000,00 e in presenza di cartelle esattoriali di qualunque ammontare.

L’Avvocatura non chiede alcuna zona franca per i professionisti inadempienti verso il Fisco, né intende rivendicare privilegi o immunità incompatibili con il dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche. Il rispetto degli obblighi tributari costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento e riguarda tutti i cittadini, tutti i lavoratori, tutte le imprese e tutti i professionisti.

Ciò che si contesta è l’introduzione di una disciplina speciale, selettiva e sproporzionata, che colpisce i professionisti creditori della pubblica amministrazione in modo più gravoso rispetto alla generalità dei contribuenti e persino rispetto ai lavoratori dipendenti pubblici.

Il debito fiscale di un professionista non è, per natura, diverso dal debito fiscale di qualunque altro contribuente. Non vi è alcuna ragione costituzionalmente apprezzabile per cui il credito maturato da un professionista nei confronti della pubblica amministrazione debba essere assoggettato a un meccanismo più invasivo, più automatico e meno garantito rispetto a quello previsto per altri soggetti.

La nuova disciplina, infatti, elimina di fatto ogni soglia minima di rilevanza e consente l’intercettazione dei compensi anche in presenza di debiti di modesta entità, senza un adeguato bilanciamento tra interesse pubblico alla riscossione, tutela del lavoro professionale e garanzie procedimentali.

In tal modo, il professionista rischia di vedersi sottrarre, in tutto o in parte, il compenso maturato per attività già svolte, spesso dopo anni di attesa, sulla base di posizioni debitorie che possono risultare non definitive, contestate, prescritte, sospese, rateizzate o comunque meritevoli di verifica.

La riscossione dei tributi è un obiettivo legittimo e necessario. Ma anche la riscossione deve avvenire nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, uguaglianza e tutela giurisdizionale effettiva.

L’ordinamento dispone già di strumenti idonei per il recupero coattivo dei crediti erariali: iscrizione a ruolo, intimazione, pignoramento presso terzi, procedure esecutive, misure cautelari e conservative nei casi previsti dalla legge. Non si comprende, dunque, la necessità di introdurre un canale speciale e peggiorativo riservato ai soli professionisti, capace di eludere le ordinarie garanzie del contraddittorio e del controllo giurisdizionale.

Particolarmente grave è poi l’incidenza della norma sui compensi maturati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato. In tali casi l’avvocato svolge una funzione essenziale per rendere effettivo il diritto di difesa dei cittadini non abbienti e, quasi sempre, riceve il pagamento dallo Stato solo dopo anni dall’attività prestata.

È dunque irragionevole che proprio quei compensi, già tardivamente corrisposti, possano essere assoggettati ad un meccanismo esattivo speciale, automatico e più gravoso rispetto a quello previsto per la generalità dei contribuenti. Il rischio è di rendere sempre meno sostenibile l’assunzione degli incarichi di gratuito patrocinio, con un pregiudizio che ricadrebbe anzitutto sui cittadini economicamente più deboli e sull’effettività della tutela giurisdizionale.

L’Avvocatura civilista non difende l’evasione. Difende l’uguaglianza davanti alla legge.

Non chiede di sottrarre i professionisti ai doveri fiscali. Chiede che tali doveri siano fatti valere con strumenti ragionevoli, proporzionati e rispettosi delle garanzie comuni a tutti i cittadini.

Non rivendica privilegi. Denuncia una discriminazione.

Per queste ragioni, l’Unione Nazionale delle Camere Civili chiede l’abrogazione dell’art. 48-bis, comma 1-ter, del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 1, comma 725, della legge n. 199/2025.

In via subordinata, ove non si intendesse procedere all’abrogazione, appare comunque indispensabile una profonda revisione della norma, mediante

  • il ripristino di una soglia minima di rilevanza del debito non inferiore a euro 5.000,
  • l’introduzione di garanzie analoghe a quelle previste per i redditi da lavoro dipendente,
  • l’esclusione dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato,
  • l’obbligo di preventiva comunicazione al professionista interessato,
  • la sospensione del meccanismo in presenza di contestazioni, rateizzazioni, sospensioni o situazioni non definitivamente accertate, nonché
  • il divieto di applicazione retroattiva ai crediti già maturati.

In mancanza di tali interventi, la disposizione appare esposta a rilevanti profili di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione.

L’UNCC auspica pertanto un sollecito intervento del Governo e del Parlamento, affinché l’esigenza, certamente legittima, di assicurare l’effettività della riscossione tributaria non si traduca in una misura irragionevole, discriminatoria e lesiva del ruolo costituzionale dell’Avvocatura nella tutela dei diritti.

Roma, 14 maggio 2026

Il Presidente

Avv. Alberto Del Noce