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Soci di capitale nelle STA, la parola alla Consulta: in gioco l’indipendenza dell’avvocatura

Si è svolta oggi l’udienza davanti alla Corte costituzionale sulla legittimità delle Società tra Avvocati aperte a investitori non professionisti. Per l’Unione Nazionale delle Camere Civili la questione va oltre l’organizzazione della professione e riguarda la tutela del diritto di difesa, il segreto professionale e l’autonomia dell’avvocato rispetto a interessi economici estranei alla funzione difensiva

Oggi, 10 giugno 2026, si è svolta dinanzi alla Corte costituzionale l’udienza pubblica relativa alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nella parte in cui consente la partecipazione a soggetti non avvocati — imprenditori, società commerciali, investitori finanziari — di partecipare come soci alle Società tra Avvocati (STA).

La questione nasce dal ricorso promosso dall’Unione Nazionale delle Camere Civili, a seguito del diniego del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di procedere alla cancellazione dall’albo di una società tra avvocati partecipata da soci non avvocati. Con delibera del 9 gennaio 2020 il COA di Roma aveva condiviso le ragioni dell’UNCC ma si era visto costretto a rigettare la richiesta di cancellazione “alla luce della vigente normativa”, non potendo — in sede amministrativa — pronunciarsi contra legem né sollevare eccezioni di costituzionalità.

Il Consiglio Nazionale Forense, investito del ricorso in sede giurisdizionale, ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata, rimettendola alla Corte costituzionale. L’ordinanza di rimessione assume particolare rilievo perché riconosce la centralità del tema: non si discute soltanto di modelli organizzativi della professione, ma del rapporto tra esercizio dell’attività forense, indipendenza dell’avvocato, segreto professionale, diritto di difesa e corretta amministrazione della giustizia.

Cruciale è il richiamo, operato dal CNF nella propria motivazione, alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 dicembre 2024, con la quale la Corte di Lussemburgo ha dichiarato che uno Stato membro può legittimamente vietare la partecipazione di investitori puramente finanziari al capitale di una società di avvocati, precisando che tale incompatibilità è “di ordine assoluto” e prescinde dalla presenza, per legge, per statuto o per convenzione pattizia, di qualsiasi limite alla partecipazione del socio di puro capitale. In quella sentenza, la Corte di Giustizia aveva altresì ribadito che gli avvocati “non esercitano le loro attività con un obiettivo unicamente economico, ma sono tenuti al rispetto di norme professionali e deontologiche” e che considerazioni di natura economica proprie dell’investitore puramente finanziario “potrebbero prevalere su considerazioni guidate esclusivamente dalla difesa dell’interesse dei clienti della società di avvocati”.

L’UNCC non contesta la possibilità che l’avvocatura si organizzi in forme moderne, collettive e societarie. Al contrario, ritiene che l’evoluzione della professione sia necessaria e debba essere governata con strumenti adeguati ai tempi. Ma proprio per questo occorre preservare il nucleo essenziale della funzione difensiva: l’avvocato non è un mero prestatore di servizi sul mercato, bensì un soggetto necessario alla tutela dei diritti e alla realizzazione del giusto processo.

La presenza, all’interno di una società tra avvocati, di soci di puro capitale, portatori di interessi meramente economici e non soggetti alle regole deontologiche della professione, pone interrogativi di grande delicatezza. Il rischio è che l’attività difensiva venga condizionata da logiche finanziarie, commerciali o imprenditoriali estranee alla relazione fiduciaria tra avvocato e assistito e incompatibili con l’indipendenza che l’ordinamento richiede al difensore.

Per l’UNCC, il tema non riguarda una difesa corporativa della professione, né una chiusura rispetto all’innovazione. Riguarda, piuttosto, la garanzia dei cittadini. L’indipendenza dell’avvocato non è un privilegio dell’avvocatura, ma una garanzia dell’assistito; il segreto professionale non tutela l’interesse del professionista, ma la libertà della persona che si rivolge al difensore; la deontologia non è un apparato formale, ma il presidio etico e giuridico della funzione difensiva.

La decisione della Corte Costituzionale avrà conseguenze che si proiettano ben oltre il caso concreto.

Lo schema di disegno di legge delega per la riforma organica dell’ordinamento forense, attualmente in discussione in Parlamento, prevede all’art. 2, lettera h), n. 10, che “nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento” — replicando, con soglie di partecipazione più elevate (almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto riservati agli avvocati), l’impostazione di fondo dell’art. 4-bis vigente.

Un’eventuale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4-bis renderebbe quella previsione della riforma incompatibile con il dettato della Corte, imponendo al Parlamento di espungere o radicalmente riscrivere la norma che consente i soci di investimento nelle STA. In altri termini, il 10 giugno non deciderà soltanto della norma vigente, ma anche del perimetro entro il quale potrà muoversi la nuova legge professionale.

All’udienza di oggi, l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenendo a difesa della norma impugnata, ha sostenuto tra l’altro che l’art. 4-bis sarebbe compatibile con i principi di indipendenza della professione forense anche nell’ipotesi di una Società tra Avvocati composta da un solo avvocato, affiancato da altri professionisti iscritti in albi di categoria — ingegneri, commercialisti — e da un socio di puro investimento. L’UNCC ritiene che questa lettura, anziché confutare le censure di incostituzionalità, ne sveli la portata più preoccupante: una “Società tra Avvocati” in cui il solo avvocato sia circondato da professionisti di altre categorie, non soggetti alla deontologia forense, e da investitori finanziari, cessa nella sostanza di essere tale. Il difensore si troverebbe in una condizione di strutturale isolamento professionale e di dipendenza dai soci non forensi che — anche ove la quota di partecipazione al capitale fosse minoritaria — è di per sé idonea a minarne l’indipendenza, rendendo ancor più evidente il contrasto con i valori costituzionali che presidiano la funzione difensiva.

L’UNCC auspica che da questa vicenda possa scaturire una riflessione alta e non ideologica sul futuro dell’avvocatura: una professione aperta all’innovazione, capace di organizzarsi in forme moderne, ma saldamente ancorata ai valori costituzionali dell’indipendenza, della libertà della difesa, della tutela dei diritti e della dignità della persona.

Oggi non è soltanto una data processuale. È un passaggio importante per comprendere quale modello di avvocatura il nostro ordinamento intenda consegnare al futuro: un’avvocatura libera, indipendente e responsabile, oppure una funzione difensiva esposta al condizionamento strutturale di soggetti portatori di interessi economici estranei alla deontologia forense e incompatibili con i principi di ordine pubblico — il diritto di difesa, il giusto processo e lo Stato di diritto — che l’avvocato è istituzionalmente chiamato a presidiare nell’interesse di ogni cittadino.

Roma, 10 giugno 2026

Il Presidente

Avv. Alberto Del Noce