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Specializzazioni forensi: sì al diritto commerciale come settore autonomo

L’UNCC ha deposto in audizione alla Commissione Giustizia della Camera sull’Atto del Governo n. 404. Parere pienamente favorevole: la riforma corregge una disfunzione classificatoria che durava da anni e apre la strada a percorsi formativi dedicati


Oggi 16 giugno 2026 l’Unione Nazionale Camere Civili è stata ascoltata dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame dello schema di decreto ministeriale che modifica il regolamento sulle specializzazioni forensi (DM 12 agosto 2015, n. 144). L’UNCC ha espresso parere pienamente favorevole, illustrando le ragioni giuridiche e di merito che rendono il provvedimento non solo opportuno, ma necessario.

Guarda qui il video con l’intervento del Presidente Del Noce

Perché la riforma era inevitabile

Il punto di partenza è un giudicato amministrativo vincolante. Con le sentenze nn. 188 e 189 del 3 gennaio 2024, il TAR Lazio ha annullato parzialmente il DM 144/2015 nella parte relativa all’elenco dei settori di specializzazione, censurando due vizi distinti: l’irragionevolezza classificatoria e la contraddittorietà intrinseca del sistema. Il nodo era la collocazione del diritto commerciale e societario tra i meri indirizzi del diritto civile, equiparato a partizioni settoriali come il diritto bancario o il diritto della crisi d’impresa. Il TAR ha osservato che si trattava di una inversione logica: la macro-materia era trattata alla stregua delle proprie articolazioni. L’Amministrazione era giuridicamente obbligata a provvedere; l’inerzia avrebbe significato inottemperanza al giudicato con esposizione a nuovo contenzioso.

Lo schema di decreto recepisce il decisum elevando il diritto commerciale e societario a settore autonomo di specializzazione — lettera c-bis) del nuovo articolo 3, comma 1, del DM 144/2015 — con propri indirizzi (diritto industriale e della proprietà intellettuale; diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza; diritto bancario e dei mercati finanziari) collocati nel nuovo comma 5-bis. Il Consiglio di Stato, con parere n. 638/2026, ha confermato la conformità al giudicato; il CNF ha espresso parere favorevole con delibera n. 876/2025.

Una disfunzione che i numeri rendono evidente

L’audizione ha portato all’attenzione della Commissione dati che documentano il fallimento del sistema previgente. Al 31 dicembre 2024, su circa 236.000 avvocati iscritti, soltanto 462 avevano ottenuto il titolo di specialista: 325 per dottorato di ricerca, 137 a seguito di corsi formativi. Di questi ultimi, nessuno nel settore commerciale — perché nessun corso era mai stato attivato specificamente per quella materia, non configurando essa un settore autonomo legittimante un percorso biennale dedicato. Un paradosso che la riforma rimuove.

I dati assumono ulteriore rilievo se si considera che in Italia operano circa un milione di imprese in forma societaria e circa cinque milioni di imprese attive complessivamente, in larga parte PMI che necessitano di una consulenza legale specializzata riconoscibile. La riforma migliora la trasparenza del mercato dei servizi legali e la capacità delle imprese di selezionare il professionista più idoneo.

La disciplina transitoria

L’articolo 2 dello schema costruisce un regime transitorio che tutela gli avvocati che hanno già conseguito il titolo di specialista in diritto civile con indirizzi commercialistici nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore. Costoro potranno chiedere la conversione del titolo nel nuovo settore, previo superamento di una prova scritta e orale dinanzi a commissione nominata dal CNF. L’UNCC ha valutato positivamente l’impianto, segnalando alla Commissione due profili tecnici meritevoli di chiarimento: un possibile disallineamento di coordinamento formale tra il comma 2 dell’articolo 3 e il nuovo comma 5-bis, e — questione più rilevante sul piano della certezza giuridica — l’assenza di una disposizione che chiarisca le sorti del titolo preesistente in caso di mancato superamento della prova di conversione. L’UNCC ha auspicato che la Commissione inviti il Ministero a precisare che la domanda di conversione non comporta automatica rinuncia al titolo già conseguito.

Il ruolo dell’UNCC nei prossimi passi

L’approvazione del decreto aprirà concretamente la via all’organizzazione di corsi di specializzazione nel nuovo settore. L’UNCC, quale associazione forense specialistica maggiormente rappresentativa nelle materie dell’avvocatura civile — nell’accezione più ampia, comprensiva del diritto d’impresa — è il soggetto istituzionalmente legittimato a promuovere e co-gestire tali percorsi ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 4, del DM 144/2015. La Scuola di Alta Formazione Specialistica dell’UNCC è già attiva e dispone di un corpo docente qualificato e di una rete professionale estesa sull’intero territorio nazionale. Una volta adottato il decreto, l’UNCC avvierà le interlocuzioni con il Ministero della giustizia, con il CNF e con uno o più atenei per la costituzione di un percorso formativo biennale strutturato secondo le linee guida ministeriali.

Le conclusioni

L’UNCC ha auspicato che la Commissione esprima il proprio parere favorevole in tempi compatibili con la scadenza del 18 luglio 2026, consentendo la rapida adozione definitiva del provvedimento. L’analisi del mercato dei servizi legali sollecitata dal Consiglio di Stato — osservazione di metodo, non ostativa alla legittimità dello schema — troverà la sua sede naturale nel più ampio riordino delle specializzazioni che la legge delega sulla riforma forense, attualmente all’esame parlamentare, renderà possibile: è in quella fase che un’indagine strutturale sul mercato avrà piena utilità e coerenza sistematica.

Il testo integrale della relazione depositata in audizione è allegato al presente articolo.