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Giustizia civile più veloce, ma più giusta? Del Noce: «I numeri da soli non bastano»

Di seguito una riflessione dell’Avv. Alberto Del Noce, Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, sui dati relativi alla riduzione dei tempi della giustizia civile diffusi nelle ultime ore e sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Pur riconoscendo l’importanza del risultato conseguito, il presidente dell’UNCC richiama l’attenzione sulla necessità di affiancare agli indicatori quantitativi anche una valutazione della qualità della risposta giudiziaria, dell’effettività della tutela dei diritti e del rispetto del principio del contraddittorio.


Giustizia civile: la riduzione dei tempi basta a misurare la qualità del sistema?

I dati diffusi sulla giustizia civile mostrano una significativa riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR. È un risultato che merita attenzione, soprattutto in un Paese che per anni è stato penalizzato dalla durata eccessiva dei processi.

Il dato va tuttavia maneggiato con la cautela metodologica che la stessa fonte segnala. La durata media scesa a 621 giorni nel primo semestre 2026 — sotto la soglia di 677 giorni concordata con l’Unione europea — è un’elaborazione semestrale riferita alla scadenza di rendicontazione del PNRR, non sovrapponibile al dato annuale, e riflette anche il fatto che la Corte ha definito più procedimenti di quanti ne siano sopravvenuti. È, prima di tutto, un indicatore di smaltimento e di rapporto tra cause definite e sopravvenute: non una misura della qualità della risposta giudiziaria.

Ma la domanda da porsi è un’altra: a quale prezzo si ottiene questa accelerazione? La durata del processo è certamente un indicatore importante, ma non può diventare l’unico parametro di valutazione dell’efficienza della giustizia. Un sistema giudiziario non è una catena di montaggio e il processo non è una pratica amministrativa da smaltire nel minor tempo possibile.

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto una serie di strumenti finalizzati a ridurre il carico giudiziario che attraversano tutti i gradi del giudizio. In primo grado, preclusioni sempre più rigorose e un sistema di termini a ritroso che, nell’intento di accelerare, rischiano di lasciare definitivamente fuori dal processo fatti, allegazioni e prove non dedotti nei tempi previsti, con effetti che si riverberano sull’intero corso della causa e non sono più rimediabili nei gradi successivi; in appello e in sede di legittimità, filtri di ammissibilità e meccanismi di definizione accelerata che scoraggiano l’impugnazione. Interventi che hanno certamente contribuito alla riduzione dell’arretrato, ma che impongono una riflessione sul rapporto tra efficienza e tutela dei diritti.

Lo riconoscono, peraltro, le stesse cronache che hanno dato conto del risultato: una parte decisiva di esso matura proprio grazie al «filtro» dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, una funzione poco appariscente ma, nei fatti, determinante, che serve a «tagliare il superfluo». È la conferma di un timore che da tempo denunciamo: i giudici sono sempre più spesso costretti a fornire una risposta di legittimità — di conformità formale alle regole del rito — più che di giustizia sostanziale. E quando la durata media diminuisce anche perché cresce la capacità di espellere le cause nella fase di ammissibilità, quel numero misura la capacità di filtro del sistema prima ancora della rapidità con cui si rende giustizia nel merito.

Questa deriva ha un costo che le statistiche sui tempi non registrano: la fiducia dei cittadini. Le rilevazioni Eurispes fotografano un sistema nel quale circa due cittadini su tre dichiarano di non riporre fiducia nel sistema giudiziario e soltanto l’8% ne riconosce il buon funzionamento, mentre la fiducia nella magistratura come istituzione è scesa, nell’ultimo anno, dal 47% al 43,9%. Sono numeri che non raccontano tanto una sfiducia verso i giudici, quanto la disaffezione verso una giustizia percepita come incapace di offrire risposte effettive: e una risposta rapida ma soltanto formale rischia di alimentare, non di arginare, questa distanza.

Lo stesso schema — spostare il carico anziché investire sulle strutture — si coglie nel progressivo ampliamento delle competenze del giudice di pace, concepito per alleggerire i tribunali e la cui entrata in vigore è stata da ultimo differita al 30 giugno 2027 dal D.L. 100/2026. Si trasferisce così un contenzioso ingente — oltre un milione di procedimenti civili l’anno — verso uffici che versano già oggi in condizioni di sofferenza: la scopertura di organico degli uffici del giudice di pace si attesta intorno al 65% rispetto alle 3.471 unità previste, con punte superiori al 70% in sedi come Milano, Torino, Bologna e Napoli. Alleggerire un grado sovraccaricandone un altro non riduce il problema: lo sposta.

La questione non è se i processi debbano essere più rapidi: è evidente che debbano esserlo. La questione è se la rapidità venga perseguita attraverso investimenti strutturali, innovazione organizzativa e rafforzamento delle risorse umane oppure mediante una progressiva compressione degli spazi del contraddittorio e delle possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale.

Non si tratta di contrapporre celerità e garanzie: è la Costituzione stessa a imporne l’equilibrio in un’unica disposizione. L’art. 111 affida alla legge il compito di assicurare la «ragionevole durata» del processo nel medesimo periodo in cui prescrive che esso «si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità». La durata ragionevole non è la durata minima: è quella compatibile con la pienezza del contraddittorio e con il diritto di difesa, «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» (art. 24 della Costituzione). Una giustizia rapida che comprima questi presidi non sarebbe più ragionevole nel senso costituzionale del termine: sarebbe soltanto più veloce.

Va riconosciuto, del resto, che parte del merito di questo risultato sta in scelte organizzative virtuose — la specializzazione e la segmentazione per materia, lo studio comune degli indirizzi interpretativi, il rafforzamento dell’Ufficio per il processo — che vanno esattamente nella direzione auspicata da tempo dall’UNCC: efficienza per investimento e innovazione, non per sottrazione di garanzie. È questa la strada da consolidare. La vigilanza si appunta semmai sull’altro versante, quello in cui la rapidità venga cercata comprimendo progressivamente gli spazi del contraddittorio e l’accesso effettivo alla tutela giurisdizionale.

Il rischio è quello di trasformare il processo da luogo di accertamento dei diritti a percorso ad ostacoli nel quale errori formali, decadenze e preclusioni finiscono per assumere un peso superiore al merito della controversia.

La vera sfida della giustizia italiana non consiste soltanto nel ridurre i tempi medi di definizione dei procedimenti. Consiste nel garantire contemporaneamente tre obiettivi: tempi ragionevoli, decisioni di qualità e piena effettività della tutela giurisdizionale.

Se uno di questi tre elementi viene sacrificato, il risultato può apparire positivo nelle statistiche ma rivelarsi meno soddisfacente per i cittadini e per le imprese che si rivolgono ai tribunali.

Per questo motivo, accanto agli indicatori quantitativi richiesti dall’Unione europea, sarebbe opportuno sviluppare anche indicatori capaci di misurare la qualità della risposta giudiziaria, il grado di accessibilità del sistema e l’effettiva possibilità per le parti di far valere le proprie ragioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

Vale la pena ricordare che lo stesso disposition time nasce nell’àmbito della metodologia elaborata dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa, che alla misurazione dei tempi affianca una specifica attenzione alla qualità della giustizia: sviluppare indicatori qualitativi non sarebbe dunque un’alternativa alle metriche europee, ma il loro naturale completamento.

Roma, 23 giugno 2026

Il Presidente

Avv. Alberto Del Noce