E’ stato pubblicato lunedì 24 ottobre 2016,in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge con l’addio a Equitalia:
DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (16G00209) (GU Serie Generale n.249 del 24-10-2016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza per le esigenze di
finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente
di ottimizzare l'attivita' di riscossione adottando disposizioni per
la soppressione di Equitalia e per adeguare l'organizzazione
dell'Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l'effettivita'
del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento
spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo
4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della Costituzione;
Tenuto conto altresi', per le misure da adottare per le predette
urgenti finalita', del contenuto del rapporto Italia -
Amministrazione fiscale dell'organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE), pubblico il 19 luglio 2016 e, in
particolare, del capitolo 6, rubricato «riscossione coattiva delle
imposte: problemi specifici identificati»;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di riaprire i
termini della procedura di collaborazione volontaria nonche' di
prevedere misure di contrasto all'evasione fiscale;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere
alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che
risultino di scarsa utilita' all'amministrazione finanziaria ai fini
dell'attivita' di controllo o di accertamento, o comunque non
conformi al principio di proporzionalita';
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere
misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Soppressione di Equitalia
1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo Equitalia
sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle
imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
fatto divieto alle societa' di cui al presente comma di effettuare
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito
all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' svolto dall'ente strumentale
di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' delle
attivita' di riscossione, e' istituito un ente pubblico economico,
denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto
all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle
finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente
l'attivita' dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi
di trasparenza e pubblicita'. L'ente subentra, a titolo universale,
nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle
societa' del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica
di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di
cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente ha autonomia
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne
costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il
collegio dei revisori dei conti.
4. Il comitato di gestione e' composto dal direttore dell'Agenzia
delle entrate in qualita' di Presidente dell'ente e da due componenti
nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti
del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennita' o
rimborso spese.
5. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi,
indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la
determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di
garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attivita'. Lo
statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di
consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresi'
promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato
di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo
statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e
consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio
dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il
comitato di gestione delibera altresi' il piano triennale per la
razionalizzazione delle attivita' di riscossione e gli interventi di
incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzata
alla riduzione delle spese di gestione e di personale. L'ente opera
nel rispetto dei principi di legalita' e imparzialita', con criteri
di efficienza gestionale, economicita' dell'attivita' ed efficacia
dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di
cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi
stessi, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a
carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13,
e al piano triennale per la razionalizzazione delle attivita' di
riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300
del 1999.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle
entrate-Riscossione e' sottoposta alle disposizioni del codice civile
e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini
dello svolgimento della propria attivita' e' autorizzata ad
utilizzare anticipazioni di cassa.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i
costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai
sensi del citato articolo 9.
8. L'Ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'ente
puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti
davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in
rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente,
assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei
giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi
l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 e successive modificazioni.
9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni proprie della
riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro
svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuita', a
decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle societa'
del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
senza soluzione di continuita' e con la garanzia della posizione
giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, e'
trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, previo
superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle
competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita'. A tale personale si applica l'articolo 2112, primo e
terzo comma, del codice civile.
10. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il personale delle societa' del Gruppo
Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche e'
ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente
posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza la quale,
prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento
di detto personale, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilita'
di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel
rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento
delle spese di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto solo
nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilita' di posti
vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza,
tale personale puo' essere ricollocato, previa intesa, ad altra
pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga
alle vigenti disposizioni in materia di mobilita' e, comunque,
nell'ambito delle facolta' assunzionali delle amministrazioni
interessate.
11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni
di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito di tale
acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta
alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al
cessionario l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a
qualunque titolo, in conseguenza dell'attivita' di riscossione svolta
fino a tale data;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia
S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) gli organi societari delle societa' di cui al comma 1 deliberano
i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che
sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi delle societa' soppresse sono
corrisposti compensi, indennita' ed altri emolumenti solo fino alla
data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al
presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove
dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal
rispettivo ordinamento.
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione
fiscale.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore
dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano
annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse disponibili;
c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con
particolare riferimento alla definizione delle priorita', mediante un
approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di
economicita' della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i
servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche
mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione
fiscale;
e) gli indicatori e le modalita' di verifica del conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'ente da parte
dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme,
con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con modalita'
organizzative flessibili, che tengano conto della necessita' di
specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per
tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri
oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il
risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad
evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il
rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27
luglio 2000, n. 212.
14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione,
ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300
del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al
comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al
comma 13, e non attribuibili a fattori eccezionali o comunque non
tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze,
per consentire l'adozione dei necessari correttivi.
15. Fino alla data di cui all'articolo 1, comma 1, l'attivita' di
riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima
applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A.
e' nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto
dell'ente di cui al comma 3, secondo le modalita' di cui al comma 5 e
per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari
del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della
riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili,
all'agenzia di cui all'articolo 1 comma 3.