Il presidente Alberto Del Noce ascoltato dalla Commissione Giustizia sui quattro disegni di legge in materia. La memoria dell’Unione analizza le conseguenze civili delle proposte e indica i correttivi per evitare automatismi e nuovo contenzioso
L’Unione Nazionale delle Camere Civili ha portato il contributo dell’avvocatura civilistica all’esame delle proposte di riforma sulla legittima difesa. Questa mattina, 8 ottobre 2026, il presidente Alberto Del Noce è intervenuto in audizione davanti alla 2ª Commissione permanente Giustizia del Senato, nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 167, 1532, 1948 e 1972, depositando una memoria con osservazioni e proposte emendative.
L’intervento si è concentrato sui profili di diritto civile e sulle ricadute processuali dei testi: responsabilità, risarcimento, tutela dei terzi e coordinamento tra disciplina penale e civile. Una prospettiva che riguarda direttamente il modo in cui le nuove disposizioni, una volta approvate, troveranno applicazione nelle aule di giustizia.
La condotta dell’aggressore deve incidere sul risarcimento
La posizione dell’UNCC muove da una premessa condivisa con i proponenti: la condotta di chi aggredisce deve avere rilievo sulle conseguenze patrimoniali del fatto. Il principio di autoresponsabilità è già presente nell’ordinamento, che consente di ridurre il risarcimento in ragione del contributo causale del danneggiato e, nelle specifiche ipotesi previste, di commisurare l’indennità alla gravità e alle modalità della sua condotta.
Le osservazioni dell’Unione riguardano quindi gli strumenti scelti per rafforzare questo principio. Nella memoria, Del Noce segnala in particolare i rischi dell’esclusione automatica e integrale del risarcimento, senza una valutazione delle circostanze concrete e dell’intensità dell’eccesso di difesa.
Secondo l’UNCC, un simile meccanismo pone problemi di proporzionalità e di compatibilità con i principi costituzionali, oltre a sottrarre al giudice la possibilità di distinguere situazioni profondamente diverse.
Il rischio di aumentare il contenzioso
Un altro punto centrale riguarda la chiarezza delle disposizioni. Formule come “violenza non lieve” o “violenza al patrimonio”, osserva l’Unione, richiedono una definizione più precisa per evitare incertezze applicative.
Una norma poco chiara può aggravare proprio la posizione di chi si è difeso, imponendogli ulteriori e complessi accertamenti nel processo civile. L’obiettivo di proteggerlo rischierebbe così di tradursi in giudizi più lunghi e onerosi.
Particolare attenzione è dedicata al disegno di legge n. 1948: secondo la memoria, la formulazione proposta potrebbe produrre effetti anche al di fuori delle situazioni di legittima difesa, escludendo il risarcimento per fatti colposi successivi a determinati reati contro il patrimonio, senza richiedere un’effettiva finalità difensiva.
L’UNCC chiede inoltre di chiarire espressamente la posizione dei terzi estranei all’aggressione, dei congiunti che fanno valere un danno proprio e degli assicuratori, evitando che le modifiche generino ulteriori conflitti interpretativi.
Le proposte dell’Unione
Il contributo depositato in Commissione accompagna i rilievi con indicazioni operative. L’UNCC propone di concentrare l’intervento nell’articolo 2044 del codice civile, già dedicato alla legittima difesa, e di affidare al giudice una valutazione basata su criteri definiti dalla legge.
La proposta centrale è sostituire l’esclusione automatica con una riduzione graduata del risarcimento, consentendo al giudice di escluderlo nelle ipotesi individuate dalla norma, sulla base delle circostanze del caso concreto.
Completano le indicazioni la precisazione delle nozioni utilizzate, la salvaguardia dei diritti dei terzi e un coordinamento puntuale tra codice civile e codice penale.
Parere favorevole, invece, sull’estensione della liquidazione a carico dello Stato degli onorari e delle spese di difesa anche alle ipotesi di legittima difesa fuori dal domicilio: una previsione che, secondo l’Unione, contribuisce a rendere effettivo il diritto di difesa.
Il messaggio affidato alla Commissione è chiaro: rafforzare la tutela di chi subisce un’aggressione richiede norme precise, proporzionate e coerenti con il sistema, capaci di raggiungere il risultato perseguito senza alimentare nuovo contenzioso.
Disposizioni in materia di legittima difesa | Audizioni sul disegno di legge 167 e connessi: https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/disposizioni-materia-di-legittima-difesa-5