Vai al contenuto

Giustizia civile, i numeri sono esatti. Ma non dicono quanto dura una causa

Il Presidente UNCC interviene sui dati relativi alla riduzione dei tempi della giustizia civile: «Il disposition time non misura la durata effettiva di una causa». Del Noce chiede indicatori più completi, l’estensione del monitoraggio al Giudice di Pace e una valutazione che tenga conto anche della qualità delle decisioni

Nella pratica quotidiana, a dispetto di quello che dicono i titoli dei giornali in seguito alla diffusione dei dati Istat del 31 agosto 2026, una causa civile di tribunale raramente si chiude in meno di un anno; e, in tre anni di applicazione, non è facile riconoscere quei benefici deflattivi che vengono attribuiti alla riforma Cartabia. Non è una reazione corporativa, né una mera impressione: è l’esperienza quotidiana dell’avvocatura italiana. E prima di archiviarla come pregiudizio di categoria, conviene chiedersi perché diverga così nettamente dal dato pubblicato.

L’Unione Nazionale delle Camere Civili non intende contestare i dati diffusi dall’Istat il 31 agosto 2026 né intende ridimensionare l’impegno straordinario profuso in questi anni da magistrati, personale amministrativo e addetti all’Ufficio per il processo. Ma il titolo «Meno di un anno per chiudere una causa civile in tribunale» traduce il dato statistico in un’affermazione che l’indicatore, tecnicamente, non consente di formulare. Nessuna fonte ufficiale attribuisce al disposition time il significato di durata effettiva di una causa. Le fonti, al contrario, distinguono espressamente i due concetti.

1. Che cosa misura il disposition time

Il disposition time è il rapporto fra i procedimenti pendenti a fine periodo e quelli definiti nel periodo, moltiplicato per i giorni del periodo. Non misura quanto sia durata una causa: divide il magazzino per la velocità di svuotamento. Il Glossario Istat lo definisce «tempo medio prevedibile» di definizione e la Relazione sull’amministrazione della giustizia della Corte di Cassazione per il 2026 lo distingue in modo netto dalla durata effettiva, precisando che l’indicatore fornisce «una prognosi sull’andamento dell’attività» sul presupposto che restino costanti ritmi di lavoro e sopravvenienze.

Va aggiunto un dettaglio tecnico che incide sulla lettura. Il valore del 30 giugno 2026 annualizza il flusso definitorio di un solo semestre, quello privo della sospensione feriale e coincidente con la scadenza del PNRR (la stessa Istat avverte che non è direttamente comparabile con gli anni interi precedenti).

Quanto possa essere rilevante la differenza fra i due indicatori emerge con particolare evidenza dai dati della Corte di Cassazione, dove entrambe le serie consentono un confronto immediato. Fra il 2019 e il 2025 il disposition time della Cassazione civile è sceso da 1.302 a 863 giorni (- 33,7%); nello stesso periodo, la durata media effettiva dei ricorsi decisi è salita da 1.110 a 1.191 giorni. Non è un errore ma una conseguenza aritmetica dello smaltimento dell’arretrato, perseguito con una fissazione dei ruoli «a tenaglia» che abbina ricorsi risalenti a ricorsi recentissimi: definire il vecchio accorcia l’indicatore e allunga la durata reale. Sono i numeri dell’Ufficio di statistica della Corte.

Per la stessa ragione i 1.251 giorni non descrivono un processo. Sono la somma algebrica di tre indicatori autonomi, riferiti a un percorso che Istat stessa quantifica come residuale: meno del 10 per cento delle definizioni di tribunale diventa iscrizione in appello, circa il 25 per cento delle definizioni d’appello diventa ricorso per Cassazione.

2. Che cosa resta fuori dalla fotografia

La fotografia della giustizia che dipinge l’articolo qui commentato inquadra meno della metà della scena. La Nota metodologica Istat dichiara infatti che «non sono stati esaminati in questo report i dati attinenti ai giudici di pace» e ai Tribunali per i minorenni, estranei ai target. Dall’aggregato sono inoltre esclusi la volontaria giurisdizione, i procedimenti speciali e sommari, le separazioni e i divorzi consensuali e tutte le procedure esecutive e concorsuali.

Ciò che resta non è il contenzioso civile come lo intende un cittadino. Secondo i dati Istat per il 2025, le iscrizioni misurate sono per il 25,7 per cento in materia di lavoro, per il 22,7 per cento accertamenti tecnici preventivi previdenziali e per l’8,8 per cento previdenza: oltre il 57 per cento delle iscrizioni appartiene dunque a settori assai diversi dalle controversie ordinarie in materia contrattuale o di responsabilità.

Applicando la formula ministeriale ai dati per materia pubblicati dalla stessa Direzione Generale di statistica per il primo semestre 2025 – ultima disaggregazione disponibile – il quadro si ricompone. A fronte di una media di 458 giorni, l’indicatore risulta pari a circa 234 giorni per il lavoro e 334 per gli accertamenti tecnici preventivi, ma a circa 661 giorni per i contratti, 741 per i diritti reali, 762 per la responsabilità extracontrattuale e 943 per le successioni. Lo scarto fra la statistica e l’esperienza quotidiana degli studi legali non è un abbaglio percettivo dell’avvocatura: è un effetto di composizione dell’aggregato.

Un’osservazione analoga vale per il secondo grado, dove l’aggregato include per espressa eccezione l’equa riparazione (il 21,8 per cento del totale nel 2025). Depurando il calcolo di quella voce, sui dati del primo semestre 2025 il disposition time d’appello passerebbe da circa 467 a circa 565 giorni.

3. Il giudice di pace: un milione di cause invisibili

Dal 28 febbraio 2023 la competenza del Giudice di Pace è salita da 5.000 a 10.000 euro per le cause su beni mobili e da 20.000 a 25.000 euro per i danni da circolazione: una non indifferente quota di contenzioso è uscita dall’aggregato misurato senza uscire dal sistema. L’ulteriore ampliamento della competenza di questo giudice (trentamila e cinquantamila euro, oltre all’intero contenzioso condominiale) è stato per tre volte prorogato, anche su pressione dell’avvocatura che ha fatto rilevare le gravi scoperture della magistratura onoraria.

Anche per effetto dell’ampliamento della competenza del giudice di pace (che ha trasferito una quota crescente di contenzioso fuori dal perimetro sul quale viene calcolato il target PNRR) oggi registriamo una scopertura di organico che il monitoraggio nazionale dell’avvocatura colloca intorno al 63%, con punte dell’80% nelle grandi città. In numerose sedi le prime udienze sono fissate oltre il 2030.

Secondo i dati ufficiali della Direzione generale di statistica, nel 2025 gli uffici del Giudice di Pace hanno registrato 1.113.377 procedimenti civili sopravvenuti, ne hanno definiti 1.053.062 e ne avevano 1.220.977 pendenti a fine anno. Per confronto, l’aggregato sul quale è stato misurato l’intero target del Piano – tribunali, corti d’appello e Corte di Cassazione sommati – contava nel 2024 poco più di un milione di iscrizioni, 1.039.224, e una pendenza di 1.475.356 procedimenti. Ogni anno, dunque, entra davanti al giudice di pace un numero di cause civili superiore a quello che entra complessivamente nei tre gradi di giudizio sui quali si misura il successo del PNRR, e il carico pendente di quegli uffici equivale a oltre l’ottanta per cento di quello dell’intero perimetro misurato. Di questo milione e più di procedimenti la statistica del PNRR non dice nulla.

In altre parole, nei comparti che toccano più da vicino la vita reale delle persone (cause del Giudice di Pace, famiglia ed esecuzioni) la riforma non ha prodotto l’effetto sperato e ha semmai congestionato i ruoli. Sono i comparti anche con peggiore capacità di smaltimento. Sono i comparti rimasti fuori dalla fotografia dell’articolo giornalistico. Sono i comparti per i quali nessun cittadino ritrova nel dato pubblicato la propria esperienza.

4. Il denominatore: meno cause, non più sentenze

Il movimento del contenzioso rilevante ai fini dell’indicatore, pubblicato dalla Direzione Generale di statistica, consente una verifica diretta. Nel 2019 i tribunali definirono 1.009.125 procedimenti a fronte di 950.242 iscrizioni; nel 2024 ne hanno definiti 924.222 a fronte di 924.712 iscrizioni. Nel 2024, cioè, sono state definite 84.903 cause in meno che nel 2019.

Cumulativamente, fra il 2020 e il 2024 i tribunali hanno definito circa 615.000 procedimenti in meno di quanti ne avrebbero definiti mantenendo il ritmo del 2019, e ne hanno ricevuti circa 634.000 in meno. La pendenza è scesa di poco più di 300.000 unità. La riduzione del carico, almeno fino al 2024, non può dunque essere spiegata da un incremento del numero assoluto delle definizioni rispetto al 2019: vi ha concorso in misura decisiva anche la contrazione delle sopravvenienze. È una circostanza che nessuna delle due letture pubblicate oggi prende in considerazione, e che invece è decisiva per valutare la tenuta del risultato.

5. L’ultimo semestre è una discontinuità, non una tendenza

Al 31 dicembre 2025 il disposition time di tribunale era pari a 435 giorni, in riduzione del 21,8 per cento sul 2019. Al 30 giugno 2026 è indicato in 291 giorni, meno 47,6 per cento. In sei mesi l’indicatore è sceso di 144 giorni, dopo esserne scesi 121 nei sei anni precedenti.

Le ragioni sono dichiarate dallo stesso Ministero, che ha attribuito l’accelerazione alle misure concordate con il Consiglio superiore della magistratura nell’agosto 2025 e ha reso noto, per i soli primi due mesi del 2026, un incremento delle definizioni del 25 per cento in tribunale e del 18 per cento in appello. Sul piano normativo, il decreto-legge n. 117 del 2025, convertito dalla legge n. 148 del 2025, ha autorizzato fino al 30 giugno 2026 l’applicazione straordinaria a distanza di un massimo di cinquecento magistrati, anche fuori ruolo, presso gli uffici di primo grado, per la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili ciascuno.

La prova più eloquente è territoriale. Nella relazione ministeriale sul primo semestre 2025 sei sedi erano segnalate fra quelle con indicatore in aumento rispetto al 2019: Bologna, Genova, L’Aquila, Torino, Trieste e Venezia. Dodici mesi dopo le stesse sedi registrano, nell’ordine, meno 42,5, meno 58,8, meno 45,1, meno 33,1, meno 25,9 e meno 33,6 per cento.

Un’inversione simultanea di tale ampiezza non descrive un mutamento strutturale dell’organizzazione giudiziaria: descrive una campagna di fine programma, condotta con strumenti dichiaratamente temporanei.

Per questa ragione condividiamo integralmente il giudizio espresso nell’analisi che accompagna l’articolo, là dove definisce «affrettata e pericolosa» la prospettiva di un ulteriore taglio dei tempi del 12 per cento entro il 2028 e invoca interventi mirati, negoziati e condivisi. È esattamente ciò che l’avvocatura chiede da tempo.

6. Un rilievo di metodo sul contributo delle riforme processuali

Quanto al contributo delle riforme processuali, sull’arretrato esso è da escludere per costruzione normativa: la riforma Cartabia si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, mentre il target di abbattimento del 90 per cento riguarda i procedimenti iscritti fra il 2017 e il 2022, tutti governati dal rito previgente. Quanto al secondo grado, se il filtro avesse operato come deflattore lo si vedrebbe nelle iscrizioni: nel primo semestre 2025 esse sono invece aumentate del 3,2 per cento.

Va detto però qualcosa di più, e riguarda il segno stesso di quelle riforme. Negli ultimi anni il legislatore ha moltiplicato filtri, preclusioni, decadenze e condizioni di procedibilità: memorie integrative a termini perentori, anticipazione delle preclusioni istruttorie, ampliamento della mediazione obbligatoria, filtri di inammissibilità, procedura di definizione accelerata dei ricorsi per Cassazione. Ciascuna misura ha una sua ragione e nessuna è illegittima. Sommate, producono però un effetto che i numeri registrano e che il monitoraggio non qualifica: una quota crescente di controversie si chiude senza che il giudice abbia esaminato il merito della pretesa.

Non contestiamo la legittimità dei filtri, che appartengono alla fisiologia del processo e in parte alla funzione nomofilattica della Corte. Osserviamo che il loro peso cresce, che l’indicatore non distingue e che il confine con l’iperformalismo è sottile. Lo riconosce la stessa Relazione della Cassazione, là dove avverte il rischio che il tecnicismo digitale degradi in iperformalismo e diventi ostacolo all’accesso al giudice.

Se la forma prevale sulla sostanza, la giustizia si allontana dalla risposta che i cittadini pretendono per i loro diritti violati. Una causa dichiarata inammissibile è, per la statistica, una causa definita; per chi l’aveva promossa è una pretesa rimasta senza esame.

7. Che cosa chiediamo

Va segnalato, infine, un dato che non compare nella narrazione complessiva: fra i sette tribunali che restano al di sopra dei livelli del 2019 figurano Milano, Como, Lodi, Novara, Treviso e Pordenone. Il contenzioso commerciale del Nord produttivo – quello cui si riferiscono le stime della Banca d’Italia sul costo delle disfunzioni della giustizia civile, citate nell’articolo – è in larga parte concentrato proprio lì.

L’Unione Nazionale delle Camere Civili formula pertanto tre richieste, tutte a costo pressoché nullo perché relative a dati già presenti nei registri.

Primo: affiancare sistematicamente al disposition time la durata media effettiva dei procedimenti definiti, già rilevata e pubblicata dal Ministero per Tribunali e Corti d’appello, disaggregandola per materia e per ufficio. I due indicatori misurano fenomeni diversi e soltanto la loro lettura congiunta consente di comprendere quanto tempo abbia realmente richiesto la definizione delle controversie.

Secondo: estendere il monitoraggio al giudice di pace, ai tribunali per i minorenni e alle procedure esecutive. Un indicatore che migliora anche perché il perimetro si restringe non misura l’efficienza del sistema, ma il suo perimetro. E prima di trasferire altro contenzioso a un ufficio – operazione già rinviata tre volte perché quell’ufficio non è in condizione di reggerla – sarebbe prudente cominciare a misurarlo.

Terzo: affiancare agli indicatori di durata almeno un indicatore di qualità. Il tasso di riforma in appello è il candidato più immediato e già rilevabile; accanto ad esso andrebbe pubblicata la quota di procedimenti definiti in rito, oggi ignota per il settore civile. Il sistema di monitoraggio non contiene alcuna misura della qualità della decisione, e ciò che non si misura, nel tempo, non si governa.

La durata ragionevole del processo non è un obiettivo amministrativo: è una garanzia costituzionale, e l’articolo 111 la colloca accanto al contraddittorio e alla parità delle parti, non al di sopra di essi. Se il cittadino che ha una controversia su un contratto o su una successione legge che la giustizia civile si definisce in meno di un anno e poi ne attende tre, il danno non è statistico. È un danno di fiducia, e riguarda tutti: l’avvocatura, la magistratura e le istituzioni che quei dati pubblicano.

Resta, sullo sfondo, una considerazione che l’avvocatura invoca continuamente: la velocità, in giustizia, non è un valore in sé. Una decisione sbagliata resa in duecento giorni non è un progresso rispetto a una decisione giusta resa in quattrocento: è soltanto un errore più rapido, e genera un appello, un ricorso, un nuovo processo. La giustizia non è una catena di montaggio: il prodotto non esce mai identico a sé stesso, non si misura a pezzi l’ora e non ammette collaudi a valle. L’unica qualità possibile è quella incorporata nella decisione nel momento in cui viene presa. Sarà questo, e non il cronometro, il metro con cui i cittadini giudicheranno la riforma quando i fondi del Piano saranno esauriti.

Roma, 14 settembre 2026

Il Presidente
Avv. Alberto Del Noce