Giustizia: Anm, per riforma nel civile serve piano organico

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(ASCA) – Roma, 20 dic – ”Quanto al processo civile, il cui snellimento e’ con forza richiesto dalle Istituzioni europee, vanno incontro alle proposte da tempo elaborate dall’Anm le misure dirette a estendere agli obblighi di fare fungibile le astreintes (cioe’ la possibilita’ di imporre il pagamento di una somma di denaro per il caso di violazione nell’esecuzione dei provvedimenti di condanna), oggi previste dall’art. 614 bis cpc per gli obblighi di fare infungibile; ad agevolare la ricerca dei beni da pignorare da parte dell’ufficiale giudiziario; a consentire al giudice, in casi determinati, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione”. E’ quanto si legge in una nota dell’Anm. ”E’ anche apprezzabile la previsione dell’espletamento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, diretta a quantificare il danno con riguardo a specifiche materie di contenuto spiccatamente tecnico. In linea generale – continua l’Anm – si condivide la scelta di realizzare forme di semplificazione processuale; quanto, in particolare, alla facoltativita’ della motivazione estesa della sentenza (che attinge all’esperienza di ordinamenti stranieri), in attesa di conoscere il testo ufficiale del disegno di legge, non puo’ pero’ tacersi qualche perplessita’ circa la compatibilita’ fra quella previsione e l’art. 111 della Costituzione, soprattutto con riferimento alle sentenze di maggiore complessita’ e ai casi in cui manchino indirizzi interpretativi consolidati nella giurisprudenza di legittimita’. Se vanno accolti con favore i tentativi di scoraggiare l’abuso del processo, deve tuttavia esprimersi parere senz’altro contrario in ordine alla previsione di una responsabilita’ solidale del legale con la parte soccombente per il caso di lite temeraria, previsione che tradisce un pregiudizio negativo, contrasta col carattere professionale della prestazione legale e confonde la posizione dell’avvocato con quella della parte assistita. Si osserva, inoltre, che mancano significativi interventi in materia di impugnazioni e di arretrato; misura di dubbia legittimita’ ed efficacia e’ la previsione di un giudice monocratico di appello per le cause di pendenza superiore al triennio. In conclusione, va rilevato che gli interventi di riforma andrebbero inseriti in un piano organico, strutturalmente volto a ridurre le pendenze arretrate e a contenere le sopravvenienze”, conclude la nota.

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