Giustizia: ecco il Ddl delega sul processo civile (SCHEDA)

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= (ASCA) – Roma, 17 dic – Ecco le principali novita’ del disegno di legge delega sulla giustizia civile varato oggi dal Consiglio dei Ministri, come rende noto il ministero della Giustizia in una scheda. La delega al Governo reca ”disposizioni per l’efficienza del processo civile, la riduzione dell’arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonche’ altre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata (collegato alla legge di stabilita’ 2014)”. La proposta normativa, che si articola in norme di delega ed in norme immediatamente precettive, ha ad oggetto misure di ordine processuale e sostanziale per il recupero dell’efficienza del processo di cognizione e di esecuzione, nonche’ misure finalizzate alla riforma della disciplina delle garanzie reali mobiliari, con l’obiettivo di agevolare le imprese nell’accesso al credito. In particolare le norme di delega sono volte: a)ad attribuire al giudice il potere di disporre, quando si tratta di causa semplice, il passaggio dal rito ordinario di cognizione al piu’ snello rito sommario di cognizione; b)ad attribuire al giudice il potere di decidere la lite di primo grado mediante dispositivo accompagnato dall’indicazione dei fatti e delle norme sulle quali si fonda la decisione, rimettendo alle parti la scelta se richiedere la motivazione estesa ai fini dell’impugnazione della sentenza, previo anticipato versamento di una quota del contributo unificato dovuto per il grado successivo; tale intervento consentira’ di ridurre considerevolmente i tempi del processo, posto che la stesura della motivazione per esteso in tutte controversie e’ uno dei fattori che impedisce la ragionevole durata dei processi civili, tenuto conto che soltanto il 20% delle sentenze rese in primo grado sono impugnate e che circa il 77% di queste ultime sono confermate; c)a consentire al giudice di appello che conferma il provvedimento di primo grado di rifarsi alla motivazione gia’ esposta dal giudice del provvedimento impugnato; d)a smaltire l’arretrato civile in appello prevedendo che in alcune materie non particolarmente complesse e delicate (sono ad es. esclude quelle che coinvolgono i diritti della persona) la controversia venga trattata e decisa dal giudice in composizione monocratica e non collegiale; e)a prevedere che il giudice quando emette una sentenza di condanna all’adempimento di obblighi di fare fungibili (e non soltanto di obblighi di fare infungibile) possa imporre al debitore che non adempia il pagamento di una somma di denaro fino al momento dell’adempimento; f)a prevedere che in particolari materie ad elevato tasso tecnico il processo venga preceduto dall’espletamento di una consulenza tecnica volta soprattutto alla quantificazione del danno lamentato; g)a responsabilizzare e valorizzare l’attivita’ dei difensori; h)a consentire agli ufficiali giudiziari di ricercare i beni da pignorare con modalita’ telematiche interrogando banche dati, ivi compresa l’anagrafe tributaria; i)riformare il sistema delle garanzie mobiliari, introducendo forme di garanzie senza spossessamento, al fine di agevolare l’accesso al credito delle PMI. Con norme immediatamente precettive si incide sul processo di esecuzione forzata al fine precipuo di contenerne i tempi, eliminando inutili passaggi procedimentali.

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