Mediazione: procedure trasparenti negli Organismi degli Ordini forensi

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Nelle Faq del Consiglio Nazionale Forense, inviate agli Organismi di mediazione degli Ordini forensi,  chiarimenti su competenza territoriale, assistenza tecnica, primo incontro di mediazione, accordo sulla usucapione di un immobile

Roma 9/12/2013. Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato venerdì scorso agli Organismi di mediazione istituiti presso gli Ordini forensi (ormai giunti a 122 sul territorio nazionale ) una circolare con alcuni necessari chiarimenti sulla procedura di mediazione alla luce delle nuove norme introdotte con il decreto “del fare” (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) .
I chiarimenti affrontano le principali problematiche applicative delle nuove norme segnalate anche dagli stessi Organismi di Mediazione forensi alla commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione, coordinata da Fabio Florio.
Le Faq sono state approvate dal plenum nell’ultima seduta amministrativa.

I temi affrontati sono:
-la competenza territoriale dell’Organismo di mediazione
-l’assistenza tecnica degli avvocati
-il primo incontro di mediazione
-l’accordo conciliativo che abbia ad oggetto diritti immobiliari con riferimento ai profili relativi alla trascrizione

Le Faq sciolgono i dubbi in merito alla individuazione dell’Organismo di mediazione territorialmente competente e alle conseguenze di una eventuale incompetenza, che sarà comunque sempre sanata se le parti hanno raggiunto l’accordo conciliativo.

Il decreto “del fare” ha previsto l’assistenza dei legali nel procedimento di mediazione.
Tale obbligo, riferiscono inoltre le Faq, sembra riguardare ogni “modello” di mediazione, atteso che il testo normativo non fa distinzioni al riguardo.
Nessun ostacolo dovrebbe poi sussistere per l’ammissione di queste ultime al patrocinio a spese dello Stato ove non abbienti, in piena corrispondenza alla direttiva Legal aid che ammette al beneficio anche le spese legali sostenute nel corso di procedure stragiudiziali.

Molta attenzione è posta al primo incontro (per così dire filtro), ritenuto un passaggio importante da curare nei particolari.
Così le Faq suggeriscono agli organismi di conciliazione di inviare alle parti una lettera di convocazione che chiarisca l’importanza della partecipazione personale delle parti e le conseguenze legislative nel caso di assenza senza giustificato motivo e quali siano le spese dovute (quelle di avvio e quelle vive documentate); specifichi che il primo incontro può essere svolto on-line ove il regolamento dell’Organismo lo preveda.
Dal punto di vista operativo si segnala l’opportunità di stilare un verbale all’esito del primo incontro, sia che esso sia positivo che negativo. Nel secondo caso, infatti, avverte la Faq, il verbale  costituirà titolo per dimostrare l’assolvimento della condizione di procedibilità.
Le Faq, infine, trattano della novità introdotta dal decreto del fare, relativa all’accordo conciliativo in cui le parti danno atto che si è verificata l’usucapione di un immobile.
Esso può essere trascritto dopo l’autentica del notaio ma gli avvocati devono attestare che l’accordo non sia contrario all’ordine pubblico e norme imperative. Tale attestazione è necessaria per dotare l’accordo di efficacia esecutiva.

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